Sentenza n. 185/2013 del Tribunale di Ancona
E’ giustificato l’abbandono della casa familiare se la decisione intrapresa dal coniuge è dettata dalla giusta causa, o da una situazione di incompatibilità con il protrarsi della convivenza. Nel pronunciarsi i giudici del Tribunale di Ancona chiariscono, che scatta l’addebito della separazione per il coniuge che abbia reso insostenibile la convivenza, inducendo l’altro ad abbandonare il tetto familiare. E’ giustificato dunque il comportamento della moglie che, vittima di soprusi fisici e psicologici, è costretta a trovare un’altra sistemazione. Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la separazione non potendosi più ricostituire alcuna forma di convivenza materiale e spirituale della coppia data la gravità delle condotte poste dal coniuge. Assolutamente fondata, poi, è la richiesta di addebito. Questa sentenza si inserisce nel solco delle pronuncie della Cassazione (sentenza n.2059/2012) che hanno affermato che la separazione non si può addebitare a chi, in concreto ha abbandonato unilateralmente l’abitazione, se la decisione è stata dettata da una condizione di intollerabilità nella convivenza. In tal caso , la condotta del marito è ritenuta tanto grave da motivare anche l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Infatti secondo i giudici, i reati commessi dall’uomo, seppur rivolti solo alla coniuge e non anche ai figli, evidenziano <<una inidoneità educativa e carenze nella capacità genitoriale>> che sconsigliano l’affidamento condiviso del minore.